Anatocismo e Usura su Cartelle Equitalia

Nella maggior parte dei casi, nelle procedure seguite da Equitalia Spa nell’applicazione del tasso d’interesse praticato, nelle tue cartelle esattoriali, effettua il superamento dei tassi soglia rilevanti ai sensi della legge 108/1996. In tal caso avrai la possibilità di far valere l’illegittimità degli interessi sia in sede civile che in sede penale. Sarà necessaria un perizia di parte a sostegno delle tue azioni processuali.
Per recuperare le somme richieste ai cittadini dallo Stato e dagli altri enti pubblici, Equitalia invia avvisi e cartelle di pagamento, che contengono il dettaglio degli importi dovuti (debito, interessi, sanzioni etc.) trattenendo spese di riscossione e aggio che consiste nella somma che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione dei crediti. Il decreto legge n. 95 del 2012 prevede che, per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013, l’aggio di riscossione dovrà essere pari all’8%. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore.
Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura del 9%.

Quando scatta l’USURA?

Se il cittadino paga dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale, lo stesso è costretto a corrispondere alla Equitalia Spa i seguenti importi:
4% annuo all’ente impositore (Agenzia Entrate, Inps);
6,8358% annuo quali interessi di mora all’ente impositore;
0,615% annuo da corrispondere all’agente della riscossione (cioè il 9% sugli interessi di mora), per un totale di interessi pari al 11,4508% annuo.
Oltre alla misura del 11,4508% annuo a titolo di interessi, deve aggiungere:
30% sanzione amministrativa fissa;
9% aggio da corrispondere a Equitalia;
TOTALE 50,4508%.

A questo punto occorre fare presente che il nostro ordinamento all’art 644 c.p. prevede che:
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, ” nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario o di enti previdenziali o assistenziali, NON SONO POSTE, A CARICO DELL’ESECUTATO, LE SANZIONI DALLA DATA DI INIZIO DELL’EVENTO LESIVO FINO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE SOSPENSIONI E DELLA PROROGA“.
Tale articolo fa specifico riferimento AI DEBITI NEI CONFRONTI DELL’ERARIO, OVVERO DI ENTI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI.
Il reato di usura, non riguarda solo gli interessi corrisposti per i prestiti di somme di denaro o i corrispettivi pagati in cambio dell’utilizzo di beni mobili, ma si ha il reato, anche per qualsiasi pagamento di compensi, in denaro o altri vantaggi, sproporzionati rispetto alle utilità. L’usura consiste anche nel fornire utilità diverse dal denaro e tali sono i servizi, compresi quelli pubblici, in cambio di denaro, sproporzionati rispetto all’utilità/servizio fornito, a soggetti in condizioni di difficoltà economica.
La seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. prevede che “sono altresì usurari.i COMPENSI che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro. quando chi li ha dati, si trova in condizioni di difficoltà economica”.
L’usura non è assolutamente riconducibile al mero superamento del tasso limite stabilito dalla legge, ma riguarda tutto il comportamento di una parte che, approfittando della sua posizione privilegiata, basata sul possesso di capitali ed altri strumenti di potere, mira all’esproprio del patrimonio di famiglie e imprese.
In questa fattispecie, rientra anche il caso di Equitalia, una società per azioni a totale capitale pubblico, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione il cui fine, però, dovrebbe essere quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale.
A chi obietta che il reato di usura sarebbe limitato ai prestiti di denaro e che pertanto i responsabili di Equitalia, non lo potrebbero commettere si risponde:
Equitalia ai sensi dell’art.17 del D.L.112/1999, impone ai cittadini e alle imprese morose, di pagare, oltre alle somme non versate, alle sanzioni e agli interessi di mora, ANCHE DEI COMPENSI, per lo svolgimento della sua attività che sono decisamente sproporzionati rispetto al servizio svolto, visto l’addebito al cittadino di un aggio pari al 9%, oltre al rimborso delle spese di notifica. Attualmente il suddetto compenso è privo di ogni causa visto che Equitalia non deve versare anticipatamente alcuna somma o depositare alcunché allo Stato come invece facevano gli esattori privati.
Relativamente alle sanzioni e alla “mora”, Equitalia basa la sua richiesta sulle varie norme che le prevedono ed in particolare sull’art. 20 e seguenti del DPR 602/1973 che stabiliscono il tasso di mora con cui calcolare l’importo dei relativi interessi.
Queste normative sul risarcimento del danno causato allo Stato per il pagamento in ritardo di tributi e sanzioni, si fondano sul principio della naturale fecondità del denaro, che però, non è previsto dal codice civile.
Al diritto agli interessi, fa da contraltare, IL DIVIETO DI USURA, stabilito, appunto, dal art. 644 del codice penale e dall’art.1815 del codice civile.
Non è poi trasparente il meccanismo con cui Equitalia addebita interessi e sanzioni che sembrerebbero calcolati applicando l’anatocismo. Ovviamente l’anatocismo fa lievitare il tasso che non è più quello nominale indicato bensì altro ben più elevato e nel 90% dei casi superiore al tasso soglia. Del resto, quando Equitalia rateizza, è come se prestasse denaro, pertanto oltre all’aggio, agli interessi di mora, alle sanzioni, agli interessi sugli interessi (anatocismo), ai compensi di riscossione, genera un costo del denaro spaventosamente alto che il cittadino, già in difficoltà, deve pagare spesso arrivando a corrispondere somme tre volte superiori al tributo dovuto. E’ bene ricordare che il cittadino che si dichiara debitore dello Stato, non è un evasore e quando richiede di poter rateizzare un tributo, manifesta la sua situazione di difficoltà, pertanto l’ente preposto alla riscossione, è perfettamente a conoscenza della situazione di difficoltà in cui versa il cittadino e approfitta di tale stato di difficoltà. Dal 1 gennaio 2009, l’attività di riscossione, è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. Se il debitore paga entro 60 giorni rimane a suo carico il 4,65%, se paga dopo è il 9% che rimane totalmente a suo carico. In definitiva oggi, il contribuente deve pagare ad Equitalia spa, le seguenti percentuali: 4,65% in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
– 9% in caso contrario cioe’di pagamento dopo 60 giorni;
– 1% limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo;
– 9% sui relativi interessi di mora e senza tener conto della sospensione feriale dei termini.

“CHIUNQUE chieda prestazioni di denaro con vantaggi usurai” dunque EQUITALIA non ne è esclusa, lo stato non ne è escluso, applicando tassi di interesse stellari lo STATO, EQUITALIA commette reato di USURA!

DENUNCIA PER REATO DI USURA

Stando a tutto quanto illustrato nelle pagine precedenti, qualora dalla perizia si denoti il superamento del tasso soglia di usura, il contribuente potrà DENUNCIARE EQUITALIA!
La documentazione necessaria sono le cartelle notificate.
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